separazione_il_marito_costretto_a_pagare_le_spese_perche_amante_dei_night_club

separazione_il_marito_costretto_a_pagare_le_spese_perche_amante_dei_night_club

 

La passione dell’uomo per le uscite serali è stata considerata dai giudici la causa del fallimento matrimoniale.

Lui era un uomo sposato, ma è anche un assiduo frequentatore dei night club dai quali è stato più volte visto uscire in compagnia di donne diverse dalla sua consorte.
Lei era una moglie che sembrava paziente, ma che ha dimostrato in realtà di non esserlo affatto.
Le cose sono andate avanti per un po’, fino a quanto una notte, rientrando da una delle sue solite uscite, il marito ha trovato la sua valigia pronta sul pianerottolo e la porta di casa sprangata.

Un gesto istintivo, ma forse nemmeno troppo se consideriamo il periodo di sopportazione della donna.
Liti e scenate della donna ce ne erano state, è vero, ma mai un gesto così plateale, irremovibile.

Sarà forse per questo, e in considerazione del fatto che la passione dell’uomo per i locali notturni non era certo dettata dall’amore per il ballo, che in sede di separazione i giudici di primo e di secondo grado hanno deciso di addebitare al marito le spese legali disponendo inoltre un assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne non autosufficiente e un assegno di mantenimento a favore della moglie alla quale è stata inoltre assegnata la casa coniugale con l’obbligo di ospitarvi i figli della coppia.

I giudici dei primi due gradi di giudizio hanno quindi valutato la passione dell’uomo per le uscite serali come la causa del fallimento del matrimonio.

Allo sconcerto dell’uomo per essere stato mandato via da casa si è aggiunto quindi anche il dissenso per la decisione dei giudici di primo grado, ribadita poi anche dai giudici di secondo grado.
A questo punto non restava che accettare quanto disposto o tentare di ribaltare la questione ricorrendo all’ultimo grado di giudizio.

Ma a nulla è valso il ricorso in Cassazione presentato dall’uomo, infastidito dal mancato addebito della separazione all’ex consorte e dall’assegno di mantenimento disposto a suo carico.
Nemmeno il suo forzoso allontanamento dalla casa coniugale, lamentato dal ricorrente, è riuscito a muovere a compassione i giudici della Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16170 del 2014, ha infatti ritenuto logico e legittimo il comportamento della moglie, considerandolo come un “epilogo della travagliata vita coniugale”.
Anche le scenate della moglie e la decisione di cacciare il marito da casa in malo modo sono state considerate nella sentenza “non già atteggiamenti eccessivi della stessa, ma reazione più che comprensibile ad un comportamento arrogante, irriguardoso e gravemente vessatorio del coniuge nell’evidente intenzione di difendere la dignità familiare offesa gravemente”.

L’Intolleranza della moglie e l’impossibilità per lei di portare avanti la convivenza sono quindi state considerate il risultato delle violazioni degli obblighi compiute dal marito: la donna, per la Suprema Corte, ha semplicemente reagito ai comportamenti del marito con atteggiamenti che costituivano una normale conseguenza dell’accaduto.

La Corte Costituzionale ha quindi rigettato il ricorso del marito ritenendo corretto l’addebito della separazione all’uomo, come già disposto nei due precedenti gradi di giudizio.

© 2015 AvvocatoCivileOnline
Web Design e Pubblicità su Internet by MGVision

logo-footer

SEGUICI SU