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Le spese del canone di locazione vanno considerate quando si stabilisce l’importo dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito va calcolato in base alle spese che dovrà sostenere dopo aver lasciato la casa coniugale, in particolare quelle relative al canone di locazione di un nuovo appartamento.

In una recente sentenza emessa da un giudice del tribunale di Milano, nel corso di una causa di separazione, è stato stabilito che quando alla moglie viene assegnata la casa coniugale deve essere ridotto l’ammontare dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito se l’uomo è costretto ad andare a vivere in affitto.

Il giudice ha quindi giustamente tenuto conto del fatto che l’uomo dal momento in cui lascia la casa familiare è obbligato a sostenere una nuova spesa relativa al canone di affitto di un nuovo appartamento.
Quindi il reddito da considerare per calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli deve intendersi al netto dell’uscita relativa all’affitto.

Anche se tale decisione può sembrare volta a tutelare in primis la dignità dell’ex marito, il giudice ha voluto sottolineare che il genitore non convivente con i figli ha anche la necessità di predisporre un’abitazione adeguata ad ospitare i minori nei periodo in cui vano a stare presso di lui.
Il padre che ospita i figli presso la propria abitazione deve quindi creare un ambiente sano e accogliente e deve essere messo in condizione di poter realizzare tutto questo.
Questo vale anche se si discute proprio dell’assegno che il padre deve versare alla ex moglie per il mantenimento dei figli.

Quindi niente più padri separati costretti a vivere in auto o in abitazioni fatiscenti.

Nella sentenza è stato esplicitamente scritto che per determinare la somma che il padre è tenuto a versare per mantenere la prole si deve considerare sì l’effettivo reddito del soggetto, ma anche l’onere gravante dalla spesa necessaria per far fronte al canone di locazione.
Pertanto tale spesa deve essere sottratta dalla retribuzione percepita.

Questa sentenza ha creato un precedente importante di cui sarà tenuto contro in molte cause di separazione ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento.
Se in precedenza non si era assolutamente dato peso alle necessità e alle spese relative alla nuova abitazione del marito che lascia la casa coniugale, adesso tali esigenze vengono prese in considerazione anche per garantire il diritto dei figli ad essere ospitati in un ambiente sano e dignitoso.

Nel caso specifico al quale la sentenza si riferisce, è stato stabilito che il padre debba versare per il mantenimento dei figli un assegno pari a 400 euro mensili.
Questo anche in conseguenza dell’intervento dei servizi sociali del comune di Milano che dopo aver visitato la casa del genitore non convivente avevano fatto notare l’essenza di una camera per ospitare il figlio nei giorni in cui sarebbe andato a dormire dal padre.

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