
La sentenza fa scuola nelle cause di adulterio
L’ha ripetuto allo sfinimento davanti al Giudice: “quella è solo un’amica, nulla di fondato!”, ma l’impegno dell’uomo è servito a ben poco visto che per la Corte si sarebbe macchiato di infedeltà coniugale, anche se non si è trattato di un tradimento reale, ma di un tradimento virtuale.
Sembrava una storia come tante, in cui la moglie gelosa sospetta il tradimento del marito con una collega di ufficio, anche se di prove in realtà ne ha ben poche.
Protagonista della vicenda una coppia trevigiana che ha deciso di separarsi in seguito alla decisione della moglie, infastidita da quel rapporto troppo stretto del marito con la sua collega di lavoro.
Un rapporto intimo, secondo la donna, che portava i due ad incontrasi in segreto, assiduamente.
E poi i viaggi di lavoro, sempre insieme, e soprattutto quella volta che, costretti dalle circostanze, hanno persino dovuto dividere la camera d’albergo.
“Non è successo niente”, ha continuato ad affermare lui nel corso della causa, il loro era un rapporto innocente, senza implicazioni sentimentali, tanto meno sessuali.
Solo un’amica, insomma, trasformata in amante dall’immaginazione della moglie accecata dalla gelosia.
Peccato che l’accorata difesa dell’uomo sia stata del tutto inutile.
Per il giudice si è trattato di tradimento virtuale: anche se il rapporto era platonico la moglie aveva diritto di sentirsi offesa, addirittura umiliata.
Per la Corte, viaggiando insieme ad un’altra donna l’uomo avrebbe violato il dovere di fedeltà coniugale previsto nel contratto matrimoniale.
L’obbligo di fedeltà, viene riportato dalla storica sentenza, deve intendersi non solo come astensione da relazioni sessuali al di fuori del matrimonio, ma anche come impegno a non tradire la fiducia del coniuge.
La nozione di fedeltà viene quindi associata a quella di lealtà: gli interessi e le scelte dei coniugi non possono entrare in conflitto con gli impegni e la vita comune.
Quindi la moglie aveva tutto il diritto di sentirsi ferita e tradita dal comportamento del marito impegnato in una relazione, anche solo amichevole, che lo portava a passare del tempo fuori casa con un’altra donna.
E’ stato definito un tradimento virtuale, perché non è stato possibile accertare se il rapporto sia stato consumato o meno, anche se è stato comunque capace di destare sospetti nell’ambiente in cui i coniugi vivevano.
Quindi per la Corte, anche se non si sostanzia l’adulterio, possono comunque essere offesi la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
Detto in altre parole, il marito, allacciando un’amicizia troppo stretta con quella collega, avrebbe leso l’immagine della moglie.
Anche in assenza di una vera e propria relazione sessuale i sospetti di infedeltà della moglie erano più che giustificati dalla situazione.
La vicenda si è quindi chiusa con una sentenza destinata a fare scuola e il marito, che si è macchiato di un tradimento virtuale, è stato condannato a pagare alla ormai ex moglie un assegno di mantenimento pari a 750 euro mensili.