ricorso per decreto ingiuntivo

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Cos’è e a cosa serve il decreto ingiuntivo

Il ricorso per decreto ingiuntivo è regolamentato dagli artt. 633 ss. c.p.c.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice competente su richiesta del titolare di un credito che sia:

  • una somma liquida di denaro;
  • una quantità determinata di cose fungibili;
  • la consegna di una cosa mobile che sia determinata.

Attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo si intima al debitore di saldare la somma dovuta o consegnare una determinata quantità di cose entro un termine stabilito (in genere 40 giorni dalla notifica dell’atto), avvertendolo al tempo stesso che entro la stessa scadenza potrà decidere di presentare opposizione in mancanza della quale si procederà però all’esecuzione forzata.

Il ricorso per decreto ingiuntivo offre al creditore uno strumento di tutela immediata che gli consente di ottenere rapidamente un titolo per passare all’azione esecutiva nei confronti del debitore, senza dover ricorrere ad un giudizio ordinario che richiede tempi molto più lunghi per arrivare ad una soluzione.
In caso di opposizione del debitore si apre un procedimento ordinario di primo grado.

Ricorso per decreto ingiuntivo: quali sono i requisiti

I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo, le condizioni di ammissibilità, sono oggetto dell’art. 633 c.p.c.

  • Il procedimento per ingiunzione è esperibile solo per la tutela dei diritti di credito;
  • tali diritti di credito devono riguardare un oggetto specifico (somma di denaro, una quantità di cose, la consegna di una determinata cosa mobile);
  • devono esserci delle prove scritte;
  • se il credito riguarda una somma di denaro questa deve avere il requisito della liquidità.

In presenza di queste condizioni il creditore può chiedere al giudice di pronunciare un’ingiunzione di pagamento o di consegna.

La prova scritta

L’art 633 c.p.c., al comma 1, dispone espressamente che per richiedere un decreto ingiuntivo è necessario fornire prova scritta del credito.

Per prova scritta si intendono quelle che possono dimostrare un diritto di credito come documenti meritevoli di fede provenienti dal debitore es. polizze, fatture, assegni.

Se il credito si riferisce ad onorari professionali che si basano su tariffari approvati da albi od ordini, l’art. 636 c.p.c. Dispone che alla domanda debba essere allegata la parcella delle prestazioni e delle spese sottoscritta dal ricorrente e comprensiva del parere di conformità dell’ordine professionale di riferimento.
I titoli di credito, come cambiale e assegno, sono oggetto dell’art. 642 c.p.c.

Chi emette il decreto ingiuntivo

In base all’art.637 c.p.c. : “per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”.

Nel caso di crediti di cui all’art.633 c.p.c. La competenza è anche dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa a cui si riferisce il credito.

Avvocati e notai, in base all’art.637 comma 3 c.p.c., possono proporre una domanda di ingiunzione verso i propri clienti al giudice competente del luogo dove si trova il consiglio dell’ordine dell’albo a cui sono iscritti, oppure il consiglio notarile cui fanno riferimento.

Accoglimento o rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo

L’art. 638 c.p.c. dispone che la domanda per decreto ingiuntivo di propone con ricorso che deve contenere:

  • l’indicazione delle parti;
  • l’oggetto;
  • i motivi della richiesta;
  • le conclusioni;
  • le prove prodotte;
  • la dichiarazione di residenza;
  • l’elezione o il domicilio del ricorrente.

Il giudice, valutati il ricorso e le prove, può sospendere la richiesta perché ritiene si debba produrre ulteriore documentazione oppure rigettarla con decreto motivato che non pregiudica però la facoltà di riproporre la domanda per via ordinaria.

Se la domanda viene accolta il giudice emette il decreto ingiuntivo e ordina al debitore di adempiere al saldo di quanto dovuto nei termini stabiliti.

Notifica del ricorso e opposizione al decreto

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dall’emissione altrimenti risulta inefficace.

Entro 40 giorni dalla notifica il debitore può decidere di opporsi tramite atto di citazione davanti all’ufficiale giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
In caso di opposizione si avvia un processo ordinario.

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