Responsabilità del datore di lavoro

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Quando un lavoratore si fa male chi ne risponde?

Se un lavoratore si fa male durante il lavoro si deve considerare che la sua integrità psicofisica viene compromessa e, proprio per questo motivo la legge ha previsto delle sanzioni nel caso in cui l’infortunio e le conseguenti siano riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro o di coloro che sono addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro, viene individuata nella mancata osservanza di quelle tante regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza atte a salvaguardare proprio la salute di chi presta la propria opera.

L’argomento è di grande attualità anche perché correlato, ovviamente, a tutti quei casi che vedono protagonisti lavoratori cosiddetti in nero e che quotidianamente rischiano la propria vita perché non possono essere tutelati.

Ma, nella maggior parte dei casi, per fortuna, il lavoratore è ben tutelato e la responsabilità del datore di lavoro è controllata dagli organi competenti.

Interviene d’ufficio il Procuratore della Repubblica nei casi di omicidio colposo e nei casi più gravi d’infortunio per lesioni colpose, quelli che prevedono una prognosi superiori a 40 giorni. È invece necessaria la querela di parte (ovvero dell’infortunato) nei casi di lesioni colpose (prognosi inferiore a 40 giorni).

La responsabilità del datore di lavoro e le sanzioni

Le ‘sanzioni’ sono quei provvedimenti punitivi previsti per legge comminati al datore di lavoro, in caso d’inosservanza di quelle regole volte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione contro le malattie professionali, che possono essere di carattere:

  • penale, ovvero arresto, multa, ammenda;
  • amministrativo, ovvero pagamento di una somma di denaro, sospensione dell’attività d’impresa.

Le sanzioni sono numerose. Le più importanti sono:

  • Arresto da 3 a 6 mesi oppure con una ammenda che va da 2.500 Euro a 6.400 Euro:
    • non adotta il documento di valutazione dei rischi;
    • non nomina un responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    • non segue la formazione prevista dalla legge nel caso in cui decida di curare personalmente la sicurezza sul lavoro senza delegare questi compiti ad altri (vedi la scheda sulla Prevenzione dei rischi).
  • Ammenda da 1.000 Euro a 2.000 Euro nel caso che non siano rispettate le regole per la redazione del documento generale sui rischi per la salute dei lavoratori.
  • Sanzioni penali più amministrative ex art. 14 del D. Lgs n. 81/2008 (che ha sostituito il più popolare decreto noto come ‘626’) come per esempio sospensione dell’attività di impresa che può essere emanato in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di prevenzione degli infortuni;
  • Sanzioni amministrative elevate e divieto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione per colpe gravi che abbiano causato incidente mortale per il lavoratore.

Il risarcimento dei danni e la responsabilità del datore di lavoro in ambito civile

L’art. 2087 del c.c. obbliga il datore di lavoro a mettere in atto tutte quelle misure volte a assicurare ai lavoratori l’integrità fisica e psicologica durante l’espletamento delle proprie attività.

Nel caso in cui il lavoratore contragga una patologia ‘professionale’ o infortunio, avrà diritto a un risarcimento che comprenderà:

  • il danno patrimoniale;
  • il danno non patrimoniale, ovvero il danno alla salute fisica e psicologica.

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