
Cosa cambia nel Codice delle assicurazioni
Il 20 febbraio 2015 il Governo ha modificato alcune norme e aspetti fondamentali del Codice delle Assicurazioni con il Disegno di Legge ‘Concorrenza’.
La maggior garanzie e tutela per i consumatori sembra essere, unitamente alla promozione di una ulteriore apertura alla concorrenza, l’obiettivo principale della nuova ‘ristrutturazione’ della normativa.
Vediamo cosa cambia nel caso della normativa sui sinistri stradali
Gli articoli nuovi introdotti sono:
- L’obbligo alla “trasparenza e risparmi RC veicoli a motore”;
- gli “sconti obbligatori”;
- la “trasparenza delle variazioni di premi”;
- l“identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose.
Gli articoli riguardanti la normativa sui sinistri stradali modificati, invece, sono i seguenti:
- art. 138 “Risarcimento del danno non patrimoniale”
- art. 139 “Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”.
Nello specifico dell’articolo che riguarda “l’identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose”, nel 2013 il Governo dell’epoca aveva già tentato una modifica (decreto legge n. 145 – 23/12/13, “Destinazione Italia”) che poi non venne approvato in fase di conversione. Lo stralcio avvenne per la forte protesta delle associazioni dei consumatori.
E adesso il Governo riprova ad introdurre la proposta inserendola appunto nella modifica della normativa sui sinistri stradali.
La finalità del rimaneggiamento, come abbiamo detto, vuole giustificarsi come un buon proposito: per esempio il rispetto all’obbligo della trasparenza da parte degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto d’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese.
È contestato, nella nuova norma, agli intermediari il fatto di fornire solamente via internet, mediante il collegamento al sito dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico, il quadro dei premi offerti dalle imprese senza rilasciare documentazione cartacea.
La questione prende in esame, a questo punto, anche lo stesso contratto che, stipulato in assenza della dichiarazione da parte del cliente di aver ricevuto le informazioni, è affetto da nullo (solo a da parte dell’assicurato).
La normativa sui sinistri stradali prende in esame, poi, un lungo elenco di casi in cui si può ravvisare la possibilità di “sconti obbligatori”, con presentando opportuna informativa in merito alla riduzione praticata fornita dalle compagnie in sede di emissione del preventivo, in fase di:
- stipula di nuovo contratto;
- di rinnovo.
Rispetto a “Destinazione Italia”, nell’attuale decreto non c’è più la richiesta di indicare la percentuale minima da applicare ma solo in generale uno sconto significativo.
Gli sconti possono essere fatti per:
- l’installazione della scatola nera a bordo;
- accettazione da parte dell’assicurato a sottoporre il veicolo a ispezione.
Per quanto riguarda la normativa sui sinistri stradali che riguardino soli danni a cose, l’identificazione degli eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro.
La stessa deve essere contestale alla risarcimento presentata alla società di assicurazione.
Quando (ad eccezione di alcuni casi in cui ci siano verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente) l’identificazione dei testimoni avviene invece in un secondo tempo si configura l’inammissibilità della stessa prova testimoniale addotta.