
Breve vademecum al nuovo istituto
Cos’è la negoziazione assistita obbligatoria
Il D.L. 132/2014, entrato in vigore il 9 maggio 2015, comporta modifiche importanti a tutto il sistema giudiziario con l’obiettivo, ambizioso, di snellire gli arretrati dei procedimenti civili anche con l’introduzione di nuovi provvedimenti.
Tra questi procedimenti si è inserita una nuova strada per risolvere le controversie: la cosiddetta ‘negoziazione assistita obbligatoria’ ovvero un’alternativa formale, per tentare di arrivare a un accordo, con l’assistenza e la tutela dei difensori.
La definizione di questo nuovo istituto è così indicata nell’art. 1 D.L. 132/2014, per il quale: “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati…”
Questo nuovo strumento di negoziazione assistita obbligatoria dovrebbe limitare tutte quelle azioni legali in materia di incidenti stradali che prevedono richieste di:
- risarcimenti di somme non superiori a 50.000 euro (ex art. 3 co. I del D.L. 132/2014);
- risarcimenti di danno da circolazione di veicoli e natanti.
Come funziona il procedimento
La negoziazione assistita obbligatoria rappresenta la condizione imprescindibile per poter, eventualmente, adire le vie legali.
Colui che, a seguito di un incidente stradale, volesse intentare una causa alla propria compagnia di assicurazione o alla compagnia assicurativa della controparte, sarà tenuto obbligatoriamente a:
- invitare l’assicurazione a tentare una negoziazione assistita con il supporto di un avvocato iscritto all’albo;
- successivamente e solo nel caso in cui il tentativo risulti vano procedere con l’avvio di una causa giudiziaria.
La parte deve affinché non sia nullo il procedimento:
- redigere l’invito per iscritto;
- sottoscriverlo personalmente;
- fare autenticare la propria firma dal difensore;
- specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 C.p.c.) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642 C.p.c.).
La controparte, a sua volta, avrà la possibilità di:
- rifiutare l’invito entro trenta giorni dalla ricezione;
- non aderire ad esso;
- aderire allo stesso.
Nel caso in cui l’invito sia rifiutato o non accettato nei termini di tempo utili, la parte se vuole procedere con la domanda giudiziale lo deve fare entro e non oltre i 30 giorni a partire dal giorno del rifiuto, dalla mancata accettazione o da quello della dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
ATTENZIONE La prescrizione viene sospesa con la comunicazione dell’invito e con la sottoscrizione della convenzione.
Costi
L’istituto della negoziazione assistita obbligatoria prevede, imprescindibilmente, l’assistenza del legale, e per questo le parti si faranno carico dei compensi per la prestazioni fornite dai professionisti. All’avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.