
Cosa fare per ottenere il risarcimento dopo un incidente stradale
Cos’è il risarcimento o cosiddetto indennizzo diretto
Il D.L. numero 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) ha introdotto una nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli, nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.
Come funziona la procedura
L’indennizzo diretto è previsto nel caso d’incidente di cui non si sia responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, ed è richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa, non a quella del responsabile o co-responsabile del sinistro.
Il risarcimento del danno viene, quindi, anticipato dalla propria assicurazione per conto di quella della controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
Quando è ammissibile l’indennizzo diretto
Questo tipo di risarcimento è previsto solo nei seguenti casi:
- sinistro originato dall’urto di due veicoli;
- entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
- entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
- entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD.
Quali danni sono risarcibili con questa procedura
Ai sensi dell’art. 139 Cod. Ass.ni, sono risarcibili con l’indennizzo diretto:
- danni subiti dal veicolo assicurato;
- danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
- lesioni di lieve entità subite dal conducente.
È escluso da tale procedura il risarcimento al terzo trasportato.
ATTENZIONE La richiesta di risarcimento per l’indennizzo diretto deve essere inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile, costituendo tale adempimento una condizione di proponibilità della domanda, come emerge dal combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149 e 150 Cod. Ass.ni.
La richiesta risarcitoria deve contenere:
- nomi degli assicurati;
- targhe dei veicoli;
- denominazione delle compagnie assicurative;
- descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro;
- eventuale intervento delle autorità;
- luogo e giorni (almeno cinque) in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionate dalla Compagnia.
In caso d’incompletezza della domanda risarcitoria, la Compagnia ha trenta giorni di tempo per richiedere al danneggiato l’integrazione dei dati mancanti.
La compagnia assicurativa è tenuta a esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento (trenta se il Modulo di Constatazione Amichevole è sottoscritto da entrambi i conducenti) e a formulare l’offerta risarcitoria oppure a comunicare specificamente i motivi per i quali non intende farlo.
Risarcimento per lesioni
In caso di lesioni personali la domanda risarcitoria deve contenere:
- informazioni relative ai mezzi coinvolti e alla dinamica del sinistro;
- indicazione di età, attività e reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite;
- dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (I.N.A.I.L);
- attestazione medica di l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.