
Come e quando agire contro l’assicurazione dell’auto
Quando è possibile agire in giudizio contro l’assicurazione dell’auto ?
È possibile agire i giudizio contro l’assicurazione dell’auto da parte del danneggiato quando:
- l’Impresa di assicurazione abbia respinto la richiesta di risarcimento danni, in caso di errori nella formulazione della richiesta stessa o in caso di contestazione della controparte danneggiante;
- l’Impresa di assicurazione non abbia comunicato l’offerta o il diniego nei termini previsti;
- non si sia giunti ad un accordo sull’offerta stessa, perchè ritenuta dal danneggiato non soddisfacente.
Per procedere con l’azione giudiziale devono esserci i seguenti presupposti:
- devono essere trascorsi 30 giorni nel caso in cui ci siano stati danni unicamente a veicoli o cose e il modulo CID sia stato firmato da entrambi i conducenti;
- devono essere trascorsi 60 giorni nel caso in cui siano stati causati solo danni solo ai veicoli
- devono essere trascorsi 90 giorni nel caso in cui si siano provocate anche lesioni alle persone (in questo caso però devono essere lesioni di ‘lieve entità’)
Il conteggio dei giorni, differente per ogni casistica, cosi come riportato in elenco, devono decorrere dal giorno in cui colui che si ritiene danneggiato abbia provveduto ad effettuare la denuncia del sinistro alla compagnia d’assicurazioni.
Quando non si riesce a raggiungere un accordo con la controparte in caso di incidente, quindi, si deve agire legalmente contro la compagnia assicurativa al fini di richiedere e poter ottenere il giusto risarcimento danni.
Per fare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione dell’auto si può scegliere di:
- inviare una raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegnare a mano la lettera di richiesta;
- inviare la richiesta per fax;
- spedire un telegramma;
- mandare una e-mail (solo nel caso in cui il contratto stipulato con l’assicurazione lo preveda).
Cosa accade se la Compagnia Assicurativa non comunica l’Offerta nei termini previsti?
Si può verificare il caso in cui la compagnia di assicurazione non formuli una offerta congrua o quantomeno non venga ritenuta tale dal danneggiato. In questo caso Se l’Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
- promuovere l’azione in giudizio, avvalendosi dell’assistenza di un Avvocato, nei confronti dell’Assicurazione;
- proporre reclamo all’ISVAP, segnalando l’inadempienza dell’Assicurazione che non abbia rispettato in termini.
Cosa fare quando si riceve l’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione ?
Ricevuta l’offerta dall’assicurazione dell’auto, il danneggiato potrà:
- accettare l’offerta – in questo caso il danneggiato deve dichiarare di accettare la somma offerta e l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione;
- rifiutare l’offerta o non rispondere – in questi casi la compagnia assicuratrice, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.