separazione_consensuale_e_affidamento_condiviso

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Guida alla separazione in presenza di figli

Definizione di ‘affidamento condiviso’

Con questa definizione si intende una specifica modalità dell’esercizio della potestà genitoriale, regolamentata dalla legge 50 del 2006, con la quale il legislatore ha stabilito che i genitori devono esercitare la potestà sui figli in modo appunto ‘condiviso’.

Alla base di questo tipo di gestione dei figli è richiesta la partecipazione di entrambi i genitori per le questioni più importanti relative alla prole, come l’istruzione, l’educazione e la salute che devono essere assunte di comune accordo, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni ed anche le aspirazioni dei figli stessi. Al singolo genitore è, invece, delegata la decisione di ordinaria amministrazione.

Nell’ambito di una separazione consensuale affidamento condiviso dei figli viene deciso unitamente agli accordi e, nello specifico, i coniugi presentano al Giudice l’accordo che hanno raggiunto riguardante in merito ai figli.

La separazione consensuale con affidamento condiviso è, di norma e solitamente, la scelta più comune e più valida, ad essere adottata dalla coppia in modo tale da far mantenere, ad entrambi i genitori, un rapporto attivo e fattivo con la prole nel corso degli anni.

Prima dell’entrata in vigore della legge 54 del 2006, infatti, a seguito di una separazione dei coniugi, consensuale o giudiziale, la scelta poteva essere o quella dell’affidamento cosiddetto ‘congiunto’ o, nei casi più gravi, di tipo ‘esclusivo’. In genere si faceva ricadere la totale responsabilità del figlio sul genitore con il quale il minore abitava cercando, altresì, di far alternare i periodi di permanenza con entrambi i genitori. Una gestione, questa, alquanto utopistica per problemi pratici e logistici che nulla ha a che vedere con una separazione consensuale con affidamento condiviso.

Anche la vita personale di entrambi gli ex coniugi può riprendere in modo più facile nel rispetto del proprio personale rapporto con i figli. Il genitore separato può infatti iniziare una nuova convivenza anche se il figlio è collocato presso di lui senza temere alcuna ripercussione giuridica. Solo nel caso in cui la nuova convivenza possa essere nociva o lesiva degli interessi del figlio si può ricorrere al Tribunale.

E’, invece, sanzionabile il coniuge che tenti di ostacolare il rapporto fra i figli e l’altro genitore, ad esempio rendendo impossibili gli incontri. Il rischio che si corre è di vedersi revocare l’affidamento condiviso.

Con la scelta della separazione consensuale e affidamento condiviso entrambi i ruoli dei genitori mantengono la stessa valenza riuscendo, almeno in teoria, a salvaguardare il proprio ruolo anche davanti all’altro genitore che dovrà astenersi dal prevaricare nelle decisioni o a tentare di escludere l’altro dalla vita dei figli.

La separazione consensuale e l’affidamento condiviso rimangono quindi, in una situazione comunque di rottura e disgregazione la risposta migliore sia per i figli che per i coniugi ormai separati e lontani come coppia.

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