
Breve guida per separarsi senza giudice
DEFINIZIONE
Quando i coniugi vogliono, di comune accordo, interrompere la convivenza possono ricorrere al procedimento di separazione consensuale.
I coniugi, in questo caso, sono concordi su come regolare i loro rapporti futuri e su tutte le questioni legate all’eventuale prole, agli aspetti economici e patrimoniali, all’utilizzo della casa familiare, all’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.
La separazione consensuale ha quale presupposto la condivisione degli obiettivi e la volontà di non cadere nella conflittualità ed, inoltre, il vantaggio di essere semplice, veloce e economica.
Fino al 2014 la separazione consensuale era valida solo dopo l’omologazione del Tribunale che la emetteva a seguito del ricorso presentato dai coniugi ma, con la legge n 162/2014 sono state introdotte, oltre al procedimento di omologazione, altre due forme:
- convenzione di negoziazione assistita da un avvocato;
- dichiarazioni dei coniugi al sindaco.
L’OMOLOGAZIONE
Questo procedimento prevede che i coniugi (anche senza l’assistenza di un legale) presentino un ricorso al Presidente del Tribunale che, a sua volta, fissa con decreto la data di comparizione obbligatoria delle parti per il tentativo di conciliazione.
Se il tentativo riesce il Presidente fa redigere il verbale. In caso contrario fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi, le condizioni relative ai coniugi e all’eventuale prole.
A questo punto il tribunale, se le condizioni concordate dai coniugi sono considerate legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo e viene annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.
Se il giudice, invece, reputa le condizioni stabilite dai coniugi non conformi, indica le modifiche da apportare all’accordo pena il rifiuto dell’omologazione.
La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione da parte del Tribunale.
Per la domanda di separazione consensuale dei coniugi è competente il Tribunale:
- del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi;
- del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
- del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile e, se anche questi è residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.
La convenzione di negoziazione assistita
Questa procedura (introdotta con il D.l. 132/2014 e confermata nella legge n. 162/2014) consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.
La soluzione negoziale si conclude davanti agli avvocati (non davanti al Tribunale) con un accordo scritto.
L’accordo costituisce così titolo esecutivo, non prevede l’omologazione e viene trasmesso dall’avvocato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’Ufficiale procede con le annotazioni richieste dalla legge.
Dichiarazione al Sindaco
La separazione consensuale può anche essere ottenuta anche attraverso dichiarazioni separate dei coniugi, assistiti o meno da un avvocato, rese al sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile.
L’ufficiale di stato civile riceve le dichiarazioni delle parti, compila immediatamente l’accordo e invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Questa procedura non è attuabile nei casi in cui:
- uno dei coniugi non vuole accordarsi;
- ci sono figli minorenni, maggiorenni incapaci di intendere e volere, portatori d’handicap, non economicamente autosufficienti.