la_modifica_delle_condizioni_di_separazione

la_modifica_delle_condizioni_di_separazione

 

Guida pratica alla separazione senza ricorrere al giudice.

In cosa consiste

La modifica delle condizioni di separazione è il provvedimento emesso da Tribunale al quale hanno fatto ricorso i coniugi separati (anche uno solo dei due) a causa di sopravvenute modifiche delle situazioni e alle quali si fa riferimento nel verbale di separazione consensuale o contenute nella sentenza in caso di separazione giudiziale.

A CHI RIVOLGERSI

La modifica delle condizioni di separazione si può ottenere, oltre che con il provvedimento del Tribunale, anche attraverso:

  • la negoziazione assistita da un avvocato per stabilire un nuovo accordo tra le parti;
  • le dichiarazioni separate delle parti rese davanti al Sindaco.

PRESUPPOSTI PER OTTENERLA

La condizione per proporre la domanda di modifica è da ravvisarsi in un cambiamento sostanziale delle condizioni di separazione è che si sia verificato un mutamento delle condizioni esistenti e considerate al momento dell’omologazione, della pronuncia di separazione o dell’accordo raggiunto con la negoziazione assistita.

  • Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli: questo si verifica, per esempio, in caso di ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento.
  • Ancora da sottolineare è il fatto che non ha alcuna rilevanza l’espressa rinuncia alla modifica delle condizioni, essendo tale atto privo di efficacia dal momento che la possibilità di revisione è direttamente accordata dalla legge, sempre che sussistano determinati motivi.Il procedimento di omologazione

Questo procedimento prevede che i coniugi (anche senza l’assistenza di un legale) presentino un ricorso al Presidente del Tribunale che, a sua volta, fissa con decreto la data di comparizione obbligatoria delle parti per il tentativo di conciliazione.

Se il tentativo riesce il Presidente fa redigere il verbale. In caso contrario fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi, le condizioni relative ai coniugi e all’eventuale prole.

A questo punto il tribunale, se le condizioni concordate dai coniugi sono considerate legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo e viene annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.

Se il giudice, invece, reputa le condizioni stabilite dai coniugi non conformi, indica le modifiche da apportare all’accordo pena il rifiuto dell’omologazione.

La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione da parte del Tribunale.

Per la domanda di separazione consensuale dei coniugi è competente il Tribunale:

  • del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi;
  • del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
  • del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile e, se anche questi è residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.

La convenzione di negoziazione assistita

Questa procedura (introdotta con il D.l. 132/2014 e confermata nella legge n. 162/2014) consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.

La soluzione negoziale si conclude davanti agli avvocati (non davanti al Tribunale) con un accordo scritto.

L’accordo costituisce così titolo esecutivo, non prevede l’omologazione e viene trasmesso dall’avvocato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’Ufficiale procede con le annotazioni richieste dalla legge.

Dichiarazione al Sindaco

La separazione consensuale può anche essere ottenuta anche attraverso dichiarazioni separate dei coniugi, assistiti o meno da un avvocato, rese al sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile.

L’ufficiale di stato civile riceve le dichiarazioni delle parti, compila immediatamente l’accordo e invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Questa procedura non è attuabile nei casi in cui:

  • uno dei coniugi non vuole accordarsi;
  • ci sono figli minorenni, maggiorenni incapaci di intendere e volere, portatori d’handicap, non economicamente autosufficienti.

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