affidamento_condiviso_cosa_dice_la_legge

Come_funziona_l_affidamento_congiunto

 

Dall’affidamento congiunto all’affidamento condiviso.

DEFINIZIONE

L’affidamento condiviso è un provvedimento adottato dal Giudice per stabilire e ripartire la responsabilità genitoriale sui figli tenendo in esclusivo riferimento il loro interesse morale e materiale, indipendentemente dall’esito di un eventuale giudizio di addebitabilità della separazione dei genitori.
Introdotto con la legge 54/2006, l’istituto dell’affidamento condiviso ha introdotto, anche in Italia, il concetto della bi-genitorialità già presente nella ‘Convenzione sui diritti del fanciullo’, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 sostituendolo all’affidamento congiunto.

CARATTERISTICHE

Le prerogative dell’affidamento condiviso sono:

  • centralità esclusiva dell’interesse del figlio
  • salvaguardia del diritto del figlio a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche in seguito alla disgregazione della famiglia
  • collaborazione tra genitori nelle decisioni più importanti – ovvero promozione del dialogo e del confronto tra i genitori teso unicamente al comune obiettivo di crescere ed educare i figli,
  • diritto del singolo genitore di prendere decisioni autonome nei periodi di coabitazione con il figlio – ovvero il diritto di ritagliarsi degli spazi autonomi, nell’ambito dei quali costruire un nuovo rapporto con i figli, senza alcuna interferenza o ingerenza da parte dell’ex coniuge.

Alla base di questo istituto c’è l’intento, da parte del legislatore, di favorire la collaborazione tra i genitori assicurandogli quello spazio vitale di autonomia nella gestione del quotidiano favorendo un’“armonia” tra gli stessi generata da un minor confronto e scontro nelle piccole decisioni (ovvero sulle questioni di ordinaria amministrazione ex art. 155, c. 3).

Quando il giudice dispone questo tipo di affidamento dispone anche la residenza dei figli e indica con quale dei genitori vivrà abitualmente la prole.

I figli devono mantenere, anche nel caso in cui la famiglia si divida, il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con tutti e due i genitori, ricevere da entrambi loro cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con i nonni e parenti in genere.

Nel provvedimento il giudice stabilisce tempi e modi della presenza dei figli presso ciascun genitore per il quale non si parla più di ‘diritto di visita’ come avviene nel caso di affidamento esclusivo.

COME SI APPLICA L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

L’affidamento condiviso può seguire le seguenti modalità:

  • affidamento a residenza alternata: questa modalità prevede che il figlio minore alterni periodi di convivenza presso entrambi i genitori e, in caso contrario, siano gli stessi genitori ad alternarsi nella casa dove i figli vivono stabilmente;
  • affidamento a residenza privilegiata: questa modalità, forse la più comune, prevede che il minore risieda prevalentemente presso l’abitazione del coniuge ritenuto più idoneo.

ATTENZIONE Come si è già specificato, le decisioni di “ordinaria amministrazione” saranno adottate dal genitore presso il quale il minore risiede in quel periodo, mentre, invece, sarà necessario l’intervento e l’accordo di entrambi i genitori per tutte le decisioni di rilevanza straordinaria e quelle riguardanti la salute, l’istruzione e l’educazione. I genitori hanno il dovere di tenere in considerazione le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, nel caso in cui non riescano a raggiungere un accordo, la decisione è rimessa al giudice.

© 2015 AvvocatoCivileOnline
Web Design e Pubblicità su Internet by MGVision

logo-footer

SEGUICI SU