come_funziona_l_adozione_nazionale

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Come adottare un bambino e farlo diventare parte della propria famiglia.

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE

  • dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
  • idoneità dei coniugi ad adottare.

Il Tribunale del luogo dove si trova il bambino è competente a emettere i provvedimenti. Prima dell’adozione nazionale vera e propria sussiste un periodo di ‘affidamento preadottivo’. Con l’adozione s’interrompe ogni legame e vincolo di parentela tra il bambino e i familiari naturali.

REQUISITI PER FARE DOMANDA

Per avanzare la domanda di adozione nazionale la coppia deve rientrare in specifici parametri definiti per legge:

  • i coniugi devono essere sposati da almeno 3 anni (questo periodo può ridursi se i coniugi possono dimostra al Tribunale per i minorenni di aver convissuto stabilmente per un altrettanto periodo di 3 anni) – (ex art.6 Legge n. 184/83);
  • i coniugi non devono avuto negli ultimi tre anni situazioni di separazione personale neppure di fatto;
  • gli adottanti devono avere un’età superiore di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque di quella dell’adottando – ci può essere una deroga quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE

La coppia deve presentare la domanda presso il Tribunale per i minorenni, avendo cura di specificare se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori che rientrino nell’articolo 3 comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

La coppia può presentare più domande anche in tempi diversi presso più tribunali per i minorenni, assicurandosi di averne data comunicazione a tutti i tribunali precedentemente coinvolti.

DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI DISPONIBILITA’

La domanda di disponibilità all’adozione nazionale va redatta in carta semplice e completata da tutti i documenti che possano far evincere il possesso dei requisiti richiesti.

La domanda ha tre anni di validità e può essere rinnovata al suo scadere ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.

Documenti a corredo della domanda (previa verifica presso il Tribunale adito):

  • certificato di nascita dei richiedenti
  • stato di famiglia
  • dichiarazione di assenso all’adozione nazionale da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso, certificato di morte dei genitori dei richiedenti
  • certificato rilasciato dal medico curante
  • certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
  • atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

ACCERTAMENTI SULLA COPPIA

Il Tribunale per i minorenni dispone le indagini sulla coppia per verificarne la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare.

Queste procedure di accertamento devono per legge essere avviate e concluse entro 120 giorni.

AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Dopo aver preso visione delle indagini, il Tribunale decide tra le coppie quella ritenuta più idonea per ‘quel’ minore.

Con un’ordinanza viene disposto l’affidamento preadottivo che può essere revocato in presenza di gravi difficoltà. Nel corso di questo periodo il Tribunale svolgerà attività di controllo ma anche di supporto. L’affidamento può essere prorogato per un anno.

DICHIARAZIONE DI ADOZIONE NAZIONALE

Trascorso un anno dall’affidamento preadottivo e se sussistono le condizioni il Tribunale pronuncia l’adozione nazionale.

Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine.

L’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e il loro cognome.

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