
Vademecum del mantenimento: i costi per l’ex coniuge e i figli.
DEFINIZIONE
L’assegno di mantenimento è uno strumento di contribuzione economica nelle coppie separate o divorziate, qualora sussistano determinati presupposti, che consiste in un versamento periodico di denaro da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli.
L’assegno di mantenimento è finalizzato all’adempiere dell’obbligo di assistenza materiale nei confronti del coniuge (o ex coniuge) o dei figli:
- assegno di mantenimento a favore del coniuge;
- assegno di mantenimento a favore dei figli.
Il calcolo dell’assegno di mantenimento deve tener conto del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio.
I parametri adottati dal Giudice quindi sono lo stile e il tenore di vita e a essi devono essere rapportare delicate variabili di ordine economico e statistico per dedurre la stima del valore dell’assegno di mantenimento calcolato secondo criteri obiettivo-coerenti.
La procedura per il calcolo dell’assegno di mantenimento è molto delicata proprio in virtù delle variabili come i consumi o i redditi e a tal fine vengono adottate delle tabelle fissate dai vari Tribunali come casistica di riferimento e che fanno capo al cosidetto modello MoCAM (Modello Calcolo Assegno Mantenimento) per il calcolo e stima dell’assegno per il solo coniuge, per il coniuge e figli, solo per i figli.
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
Condizioni per il riconoscimento dell’assegno al coniuge:
- Per ottenere l’assegno deve essere presentata esplicita richiesta
- La separazione non deve essere addebitata al coniuge che richiede l’assegno
- Il coniuge può beneficiare dell’assegno solo nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri” o non possa procurarseli per ragioni oggettive
- Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione deve disporre di mezzi idonei per poter far fronte al pagamento dell’assegno.
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
“Il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli” è sancito nell’articolo 30 della Costituzione Italiana mentre l’art. 147 del Codice Civile sottolinea l’obbligo dei genitori a provvedere alla sussistenza, fisica e morale, della prole.
Questo determina un principio fondamentale che va oltre lo scioglimento civile del vincolo matrimoniale obbligando il coniuge con il reddito più alto a contribuire con un assegno di mantenimento alle necessità finanziare della prole al fine di garantire loro lo stesso tenore di vita al quale erano abituati.
IL CALCOLO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli, così come quello per il mantenimento del coniuge, si basa essenzialmente su:
- attuali esigenze del figlio;
- tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- permanenza presso ciascun genitore;
- situazione reddituale dei genitori;
- valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
ATTENZIONE Le condizioni di mantenimento possono essere determinate da accordi liberamente sottoscritti dai coniugi sempre nel rispetto dei diritti dei figli.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno di mantenimento è periodico e può essere erogato in:
- somma unica di denaro;
- somma suddivisa in diverse voci di spesa.