Testamento nullo

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Quando e perché un testamento è nullo

Quando il testamento è nullo

Si considera un testamento nullo quando sussistono:

  • vizi di forma essenziali – ovvero mancanza della firma del testatore e/o quando il testo non è interamente scritto dallo stesso (cosiddetta mancanza di autografia);
  • vizi sostanziali – ovvero contrarietà della disposizione a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; una condizione illecita o impossibile;
  • disposizioni poco chiare riguardo ai supposti beneficiari ovvero indicazioni generiche che rendono difficile l’identificazione degli stessi;
  • testamenti reciproci ovvero quando c’è un unico testamento con il quale due soggetti diversi dispongono l’uno in favore dell’altro;
  • testamenti congiunti ovvero quando con un solo testamento due persone diverse dispongono in favore di un terzo;
  • testamenti che rimandano alla decisione di un terzo soggetto l’indicazione dell’erede.

Testamento nullo totale o parziale

Il testamento può essere totalmente o parzialmente nullo, in quest’ultimo caso l’atto contiene singole ‘disposizioni’ considerate nulle. Queste ultime non vengono prese in considerazione e quindi si danno per non apposte mentre tutto il resto contenuto nel testamento mantiene la sua efficacia.

L’impugnazione in caso di nullità

L’azione d’impugnazione del testamento per nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali. L’impugnazione del testamento è l’azione che si può proporre, in sede civile o penale, nei confronti di eredi e/o legatari, quando le disposizioni testamentarie escludano uno o più legittimari o quando siano contenuti in esso elementi d’invalidità.

L’impugnazione può riguardare sia la ‘forma’ del testamento sia il suo ‘contenuto’. Si può avere l’impugnazione:

  • del testamento – quando si contesta il documento perché ritenuto falso o redatto da persona incapace o perché proveniente da persona incapace – testamento nullo o annullabile
  • della ‘disposizione testamentaria’ – quando si contesta il contenuto del documento.

Le norme che rendono legittima l’impugnazione per vizi possono rendere il testamento nullo o determinarne l’annullabilità.

L’impugnazione di un testamento nullo non è soggetta a limiti temporali.

L’impugnazione del testamento annullabile è soggetta ai termini di prescrizione di 5 anni a partire dal momento in cui è stata data esecuzione alla disposizione testamentaria e dipende da:

  • incapacità d’intendere e di volere del testatore
  • difetti ‘minori’ di forma del testamento – come per esempio la mancanza della data

La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, pur essendo a conoscenza della causa di nullità, abbia confermato l’atto o abbia volontariamente dato ad esso esecuzione dopo la morte del testatore.

L’impugnazione del testamento per questioni legate alla volontà

Il testamento è annullabile, ovvero è legittima l’impugnazione, anche quando il testatore abbia subito violenza e/o dolo (captazione). Per captazione non si intende una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli e promesse, ma deve ravvisarsi la compartecipazione di mezzi fraudolenti atti ad indurre in inganno il testatore convinto, in conseguenza a ciò, a disporre dei propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in piena libertà.

Il testamento orale, o cosiddetto testamento nuncupativo, è, pur nelle tante dibattute discussioni, considerato non testamento nullo ma testamento inesistente e, come tale, non suscettibile di conferma tacita o espressa
Per coloro che sono legittimati a promuovere l’impugnazione del testamento c’è la possibilità di sistemare le volontà contenute nel testamento considerate ‘nulle’ così come è indicato nell’590 c.c. ovvero procedendo volontariamente all’esecuzione oppure confermando in forma espressa.

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