
Come e perché sussiste la nullità della donazione
La donazione può essere nulla o essere annullabile per motivi tipici di tutti gli altri contratti o può dipendere da cause tipiche e peculiari di questo istituto.
Si deve precisare che la nullità della donazione, così come anche l’invalidità che ne potrebbe legittimare l’annullamento, sono suscettibili di sanatoria ex art. 799 c. c.
Sussiste la nullità della donazione è considerata nulla nei seguenti casi:
- donazione fatta dal mandatario a donare ex art. 778 cc;
- donazione fatta da rappresentanti di persone incapaci ex art. 777 cc;
- donazione fatta dall’inabilitato ex art. 776 cc;
- donazione fatta a favore del proprio tutore o protutore precedente all’approvazione del conto finale, la donazione di beni futuri e, secondo taluni anche quella di beni altrui ex art. 771 cc;
- donazione fatta a favore del notaio e dei testimoni partecipanti all’atto di donazione.
La nullità della donazione si ha nel caso in cui questa sia stata fatta da ‘persone incapaci di intendere e di volere’ ma, in questo caso, non è richiesto il pregiudizio del donante così come invece viene richiesto nel contratto in genere come indicato nell’art. 428 c.c.
Quindi, in questo caso, il donante o, nel caso gli eredi, possono richiederne la revoca anche dopo il perfezionamento dell’atto stesso e anche dopo che abbia iniziato a produrre i suoi effetti.
La nullità della donazione si ha anche quando quest’ultima è considerata inefficace dalla legge, ovvero nelle seguenti due ipotesi, delle quali la prima è volta a sanzionare mentre la seconda a tutelare:
- comportamento “irriconoscente” del donatario – ovvero specificatamente ci si riferisce all’ingratitudine del donatario;
- scelta del donante non appropriata – ovvero il donante nella sua piena libertà di scelta non avrebbe disposto la donazione se avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli.
Quando i motivi per i quali il donante ha elargito una donazione sono prevalenti rispetto alle cause che ne determinerebbero la revoca, quest’ultima non si attua nemmeno se il donante o i suoi eredi la chiedessero nell’ipotesi di donazioni obnuziali o remuneratorie ovvero liberalità d’uso o quelle contemplate dall’art. 742 del codice civile.
Le conseguenze della revoca della donazione
Nei casi in cui si applichi la revoca per la nullità della donazione il donatario è condannato alla restituzione dei beni.
La disciplina della revoca è un’iniziativa e conferisce al donante il diritto di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti.
Differenza tra azione di revocazione e azione revocatoria
La ‘revoca della donazione’ ex art. 2901 c.c. è un’azione che può essere avanzata anche dai creditori legittimati ad agire in presenza di una frode.
La ‘revocazione delle donazioni’ ha carattere personale e quindi non può essere proposta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso.
Legittimazione e termini
Il donante e i suoi eredi possono fare domanda di revocazione e la devono proporre entro un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza della causa di ingratitudine, entro cinque anni per la sopravvenienza di figli a partire dalla nascita dell’ultimo figlio.