Divisione ereditaria giudiziale

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Guida alla divisione dell’ divisione ereditaria giudiziale

In cosa consiste

La divisione dei beni ereditari è lo strumento che consente lo scioglimento della comunione ereditaria che ha per oggetto l’intero patrimonio del de cuius comprensivo sia dei diritti sui beni che dei crediti al netto dei debiti.

La divisione dei beni ereditari è disciplinata nel libro II titolo IV che regolamenta le successioni per causa di morte.

Con il procedimento di divisione ereditaria si ottiene l’intestazione esclusiva di singoli diritti in capo ad ogni erede in rapporto proporzionale al valore della quota che gli spetta nello stato d’indivisione.

Secondo l’art. 727 c.c. dopo avere effettuato la stima dei beni del de cuius comprendendo una una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità si deve formare la porzione spettante ad ogni erede.

Se fanno parte del patrimonio ereditario proprietà immobili che non si possono agevolmente dividere essi dovranno essere inclusi nella loro interezza nella porzione del coerede titolare della quota maggiore, o in alternativa nella porzione di più coeredi qualora questi ultimi ne abbiano richiesto congiuntamente l’attribuzione. Nel caso in cui tutto ciò non sia fattibile e solo in subordine si deve provvedere alla vendita dell’immobile stesso secondo quanto indicato nell’articolo 720 c.c.

Se i coeredi sono figli legittimi e naturali del de cuius (ivi compresi i loro discendenti legittimi e naturali) e coniuge, questi soggetti devono attuare obbligatoriamente la collazione, ovvero conferire nell’asse ereditario quanto hanno eventualmente ricevuto dal defunto in vita per donazione.

La divisione dei beni ereditari è retroattiva quindi i beni si ritengono pervenuti direttamente per causa di morte e non in forza di divisione, sia essa convenzionale o giudiziale.

La procedura

I beni ereditari possono essere suddivisi secondo 3 differenti modalità:

  • divisione contrattuale – consegue all’accordo dei coeredi;
  • divisione giudiziale ereditaria – ogni singolo coerede può promuovere il giudizio di divisione dell’eredità al quale vengono sottoposti tutti i condividenti.
  • per testamento.

Che cos’è la divisione ereditaria giudiziale?

Quando i soggetti chiamati all’eredità o non sono d’accordo per la ripartizione dei beni o il defunto non ha indicato precisamente quali beni dovessero essere assegnati a ognuno, il Giudice provvede, su richiesta anche di uno solo dei coeredi, alla ripartizione dell’eredità e allo scioglimento della comunione.

Come si attua la divisione ereditaria giudiziale

Il procedimento giudiziale:

  • è avviato presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (è obbligatoria prima tentare la mediazione innanzi ad un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero);
  • ha l’obiettivo di sciogliere la comunione ereditaria;
  • si attua con l’atto di citazione o con un unico ricorso sottoscritto da tutti gli interessati (divisione “a domanda congiunta”) e in tal caso la divisione viene delegata a un Notaio/Avvocato;
  • è obbligatoria l’assistenza di un avvocato;

Il procedimento di divisione ereditaria giudiziale si svolge in due momenti:

  • verifica del diritto ereditario di ciascun coerede (fase gestita esclusivamente dal Giudice);
  • formazione delle singole porzioni (fase che può essere delegata ad un notaio e che deve provvedere alla definizione della massa da dividere, alla formazione delle porzioni e all’attribuzione di ciascun lotto a ciascun coerede).

ATTENZIONE Nel caso in cui risultino porzioni di uguale entità, l’attribuzione ai singoli coeredi può essere fatta con sorteggio.

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