l_accettazione_dell_eredità

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Cosa c’è da sapere sull’eredità e la successione

L’accettazione dell’eredità, ex art. 470 c.c., è la dichiarazione unilaterale e non recettizia attraverso la quale l’erede esercita il proprio diritto ad acquisire l’eredità.

Cos’è

È molto importante comprendere che, ex art. 459 c.c., si entra in possesso dell’eredità con l’accettazione che ha valore dal momento dell’apertura della successione.

La natura dell’accettazione

L’accettazione è quindi un diritto ‘potestativo’ del ‘chiamato’ che scaturisce dall’apertura della successione.

La prescrizione

Il termine per l’accettazione dell’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione.

ATTENZIONE Nel caso in cui l’erede, ovvero il chiamato all’eredità dovesse morire, senza aver esercitato il suo diritto, quest’ultimo viene trasmesso automaticamente ai suoi eredi così come indicato dall’art. 479 c.c.

Tipi di accettazione

In base all’art. 470 c.c. si prefigurano due diversi tipi di accettazione distingue, in merito alle modalità di accettazione, due ipotesi:

  • accettazione ‘pura e semplice’ – potrebbe definirsi accettazione ‘atecnica’ cioè accettazione ‘senza riserve’. In questo caso si ha, difatti, la ‘confusione’ del patrimonio del de cuius con quello dell’erede con il quale diventa un tutt’uno e con la conseguenza (gli eventuali debiti gravano sull’eredità anche se sono superiori all’attivo ereditario e all’atto pratico, l’erede sarà dunque tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria, cioè il complesso di beni e diritti, non sia appunto sufficiente);
  • accettazione ‘con beneficio di inventario’ – l’erede può con questa formula evitare la confusione del proprio patrimonio con quello del de cuius.

Forma dell’accettazione:

L’art. 474 c.c. indica i vari modi di accettazione che sono:

  • l’accettazione dell’eredità espressa
  • l’accettazione dell’eredità tacita – questa a sua volta è suddivisa in ‘accettazione legale’, ‘donazione’ o rinunzia ai diritti di successione fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni dei chiamati. Si configurano poi altre ipotesi di accettazione senza espressa dichiarazione come per esempio la presa di possesso dei beni ereditari senza aver compiuto l’inventario nel termine entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (art. 485 c.c.), oppure la sottrazione dei beni ereditari.

L’impugnazione dell’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità si può impugnare, ovvero si può mettere in discussione, sia che essa sia espressa o tacita.

L’impugnazione per violenza (estorta per esempio con minacce o altro) o dolo (con raggiro o inganno), così come recita l’art. 482 c.c., è ammissibile solo quando l’accettazione dell’eredità è espressa.

L’impugnazione deve essere avviata entro 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Se l’accettazione viene annullata, il soggetto torna nella posizione di “chiamato all’eredità”, con tutti i diritti connessi (ad esempio, può rinunciare all’eredità).

L‘accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

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