
Breve guida per capire come funziona la donazione
Cos’è la donazione
La donazione è un vero e proprio contratto con il quale una persona o soggetto denominato ‘donante’, per spirito di ‘liberalità’, arricchisce, a titolo gratuito, il patrimonio di un’altra persona, definita in gergo tecnico ‘donatario’, che assume, nei confronti di questa, delle obbligazioni.
La donazione ha alla base, proprio come tutti gli altri contratti, una motivazione che ne rappresenta quell’elemento fondamentale al fine del riconoscimento della validità dell’atto stesso.
La motivazione della donazione può essere, per esempio, la riconoscenza, l’amore filiale, la beneficenza e via discorrendo.
Per fare la donazione è richiesta, obbligatoriamente, l’assistenza di un notaio e la presenza di due testimoni. E’, quindi, un atto pubblico e come tale, in linea di massima, è irrevocabile ad opera di una delle parti. Il notaio è importante anche perché può, anzi dovrebbe, indicare la soluzione giuridica più opportuna per evitare eventuali futuri contenziosi familiari e rilevanti problemi inerenti la commerciabilità dei beni donati.
I caratteri ed elementi essenziali sono:
- spirito di liberalità;
- arricchimento del donatario.
Come si fa una donazione
Essendo la donazione un contratto la sua ‘forma’ è fondamentale:
- deve essere stipulata per atto pubblico, quindi davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c. art. 42 l. notarile), pena la nullità dell’atto stesso.
Eccezione: per le donazioni di modico valore l’atto è valido con la semplice consegna del bene.
Deve essere quindi inequivocabile la piena consapevolezza dello stesso donante anche su tutte le conseguenze che dall’atto derivano.
Cosa si può donare
Il donatario può comprendere nel suo atto ogni bene presente nel patrimonio.
Se nella donazione sono inclusi beni ‘futuri’ l’atto è nullo.
Se nella donazione sono inclusi beni futuri e beni invece presenti la nullità riguarderà la parte dei beni, appunto, ‘futuri’.
Gli effetti
Nella donazione è possibile inserire anche delle clausule, dette in gergo ‘condizioni’ o ‘oneri’, che rendono questo istituto un valido strumento per soddisfare diversi interessi e specifiche esigenze.
L’atto può essere revocato per:
- ingratitudine del donatario – il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
- sopravvenienza di figli – il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.
Tutela degli eredi legittimari
La donazione è definita un atto a rischio proprio per i rapporti che questo atto instaura con la futura successione del donante e per il fatto che può pregiudicare la circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato.
La legge, proprio per questo motivo, tutela i familiari (discendenti o ascendenti), ovvero i legittimari, riservandogli la legittima quota di eredità ponendosi, nel caso, anche contro la volontà espressa nella donazione dal de cuius. Le donazioni sono sempre valide ed efficaci ma, se dovessero rivelarsi fatte a danno di un legittimario, quest’ultimo potrà agire in giudizio con la cosiddetta “azione di riduzione”.
Quando la donazione è nulla
L’atto è nullo quando:
- non rispetta la forma prevista per legge
- è effettuata a favore del tutore o protutore del donante
- ha per oggetto cose future, per motivo illecito, e negli atri casi ordinariamente previsti per la nullità dei negozi giuridici.