Azione di riduzione del testamento

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Cosa fare quando viene leso il proprio diritto all’eredità

Cos’è

L’azione di riduzione del testamento, regolamentata dall’art. 553 e ss. del codice civile, è quel procedimento che permette ai legittimari (coniuge, discendenti, ascendenti, ecc.) di ottenere la reintegrazione della quota di riserva (cosiddetta legittima) a loro spettante per legge anche contro la volontà del de cuius.

La legge, infatti, interviene a tutelare i diritti dei legittimari riservando a questi ultimi le cosiddette ‘quote di riserva o legittimarie’, porzioni di eredità della quale il testatore non può disporre né a titolo di liberalità né mortis causa (c.d. “quota indisponibile” del patrimonio).

Quando si verifica una violazione della legittima per gli effetti delle disposizione testamentarie o delle donazioni del testatore, la parte lesa può esercitare l’azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione stessa.

La procedura dell’azione di riduzione del testamento

In base al momento e a seconda dei soggetti verso i quali è rivolta, l’azione può essere di tre tipi:

  • l’azione di riduzione del testamento in senso stretto – ha l’obiettivo di far dichiarare inefficaci, totalmente o parzialmente, le volontà espresse nel testamento e/o le donazioni che esulano dalla quota di cui poteva disporre il defunto;
  • l’azione di restituzione – rivolta verso coloro che hanno beneficiato delle disposizioni ridotte e volta al recupero di quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
  • azione di restituzione contro i terzi.

Come funziona

Per proporre l’azione di riduzione del testamento si deve poter dimostrare di essere stretto congiunto del de cuius, quindi la propria qualità di legittimario, e che sia stata leso il diritto alla quota di legittima per disposizione testamentaria o della donazione.

Per calcolare la legittima si procede con la ‘riunione fittizia’ che, attraverso un’operazione matematico-contabile, imputa, al patrimonio del de cuius, il valore dei beni a lui intestati decurtato dal cosiddetto relictum (i debiti) e dal donatum (donazioni predisposte quando il de cuius era ancora in vita). La somma di queste due voci rappresenta il patrimonio sul quale possono rivalersi i legittimari.

L’azione può essere avanzata dagli eredi ed ha una prescrizione di 10 anni.

L’azione di riduzione del testamento è rivolta, in primo luogo, verso le disposizioni che, nel caso risultino insufficienti, aprono la strada nei confronti delle donazioni (la prima donazione fatta sarà l’ultima a subire l’eventuale riduzione).

Per richiedere la riduzione delle donazioni i presupposti sono i seguenti:

  • il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario (a meno che l’azione non sia rivolta verso gli altri legittimari, o il legittimario non sia stato omesso dalle disposizioni testamentarie);
  • il legittimario ha l’obbligo di imputare alla sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti.

L’azione è personale. L’effetto reale è collegato all’azione di restituzione, che il legittimario può esercitare per ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.

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