
Cosa si deve sapere sul contratto di locazione ad uso non abitativo
Si parla di contratto di locazione ad uso non abitativo quando un soggetto, detto locatore, mette a disposizione di un altro soggetto, detto conduttore, un immobile destinato a un uso diverso da quello abitativo.
Ciò avviene dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dalle parti che il conduttore deve versare al locatore.
Il contratto di locazione ad uso non abitativo è regolamentato da una disciplina specifica che si distingue da quella dei contratti per gli immobili ad uso abitativo.
Rientrano negli immobili ad uso non abitativo tutti quelli che non possono essere utilizzati come abitazione ed ospitano attività commerciali o di lavoro autonomo.
Durata del contratto di locazione ad uso non abitativo
La durata del contratto di locazione varia a seconda dell’attività svolta dal conduttore e deve quindi essere indicata nel testo del contratto.
Generalmente, se si svolgono attività commerciali, artigianali, industriali, legate al turismo o lavoro autonomo, il contratto di locazione non può essere minore di 6 anni.
Se invece l’immobile viene affittato ad attività alberghiere, case di cura, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, attività teatrali, la durata del contratto non deve essere inferiore ai 9 anni.
Le parti possono indicare una durata inferiore, se invece nel contratto non viene specificata la durata vengono stabiliti per legge i 6 o i 9 anni a seconda della destinazione d’uso dell’immobile.
Nel caso delle locazioni stagionali (es. uno stabilimento balneare) il locatore è obbligato a concedere l’immobile in locazione al conduttore nello stesso periodo dell’anno per 6, o 9, anni consecutivi.
Diritto di recesso
Nel contratto le parti possono stabilire che il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi momento avvisando il locatore con lettera raccomandata sei mesi prima dalla data del recesso.
In assenza di una specifica previsione nel contratto, la legge stabilisce comunque il diritto di recesso con avviso tramite raccomandata almeno sei mesi prima nel caso in cui ricorrano gravi motivi.
Il rinnovo del contratto di locazione ad uso non abitativo
La legge prevede che il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato per 6 anni si rinnovi automaticamente per altri 6 anni se il conduttore non comunica al locatore la sua intenzione di recedere dal contratto tramite lettera raccomandata da inviare 12 prima della scadenza.
Per i contratti di 9 anni la raccomandata con l’intenzione di recesso deve essere inviata 18 mesi prima della scadenza.
Disdetta del contratto da parte del locatore
Il locatore può, tramite raccomandata, dare disdetta del contratto 12 o 18 mesi prima della scadenza (a seconda se il contratto è di 6 o di 9 anni) nei seguenti casi:
- se intende adibire l’immobile ad abitazione propria oppure del coniuge o di un parente di secondo grado in linea diretta;
- quando vuole adibire l’immobile all’esercizio di un’attività commerciale propria oppure svolta dal coniuge o dai suoi parenti entro il secondo grado in linea retta;
- se il locatore è una pubblica amministrazione oppure un ente pubblico e intenda utilizzare l’immobile per svolgere la propria attività istituzionale;
- nel caso in cui la presenza del conduttore sia incompatibile con gli interventi di ristrutturazione che il locatore intende svolgere per rendere l’immobile conforme al piano comunale.
Il locatore che entro sei mesi non abbia effettuato i motivi per i quali ha chiesto il rilascio dell’immobile può essere sottoposto a sanzioni e il conduttore può richiedere il ripristino del contratto più il rimborso a titolo di risarcimento per le spese di trasloco e per il danno subito che però non può superare i 48 mesi di affitto.
Deposito cauzionale
Il conduttore versa al locatore un canone cauzionale che non deve superare 3 mesi di affitto stabilito.
Questa somma serve a tutelare il locatore in caso di danneggiamenti all’immobile da parte del conduttore che verranno verificati al momento del rilascio dell’immobile.