Contratto di locazione ad uso abitativo

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Punti principali del contratto di locazione ad uso abitativo

Il contratto di locazione ad uno abitativo trova la sua regolamentazione a livello normativo nella Legge n.431 del 9 dicembre 1998 che ha abolito il regime vincolistico che era in precedenza previsto dalla Legge n. 392 del 27 luglio 1978 che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito (meglio conosciuto come equo canone).

Attualmente è possibile stipulare diversi tipi di contratto di locazione ad uso abitativo, anche se quelli principali sono due.

Il contratto a canone libero

Nel contratto a canone libero le parti, cioè il proprietario e l’inquilino, decidono liberamente il canone di affitto e tutte le condizioni della locazione, anche se sono obbligati a rispettare i termini imposti dalla legge per quanto riguarda la durata del contratto che deve essere di 4 anni, a cui si aggiungono altri 4 anni di rinnovo nei casi in cui non pervenga una disdetta allo scadere del contratto oppure il proprietario richieda l’immobile per subentrarvi, venderlo o ristrutturarlo.

Il contratto a canone concordato

Il contratto di locazione a canone concordato è un tipo di contratto a prezzi calmierati: il corrispettivo dell’affitto viene stabilito nel corso di accordi determinati a livello locale dalla contrattazione tra organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
Gli importi minimi e massimi entro i quali deve essere fissato l’ammontare del canone si basano sulle caratteristiche dell’immobile, ma anche sulla zona e sul numero degli occupanti.
Il corrispettivo sarà comunque inferiore a quello determinato dai prezzi di mercato.

Stipulare questo tipo di contratto di locazione ad uso abitativo ha dei vantaggi sia per l’inquilino che per il proprietario.
Entrambi possono usufruire di alcuni vantaggi fiscali: riduzione del pagamento Irpef, dell’imposta di registro, più ulteriori sgravi o vantaggi nei Comuni che decidono di deliberare in tal senso.

Attraverso questa tipologia di contratto di locazione ad uso abitativo il legislatore ha voluto venire incontro alle esigenze di coloro che hanno necessità di prendere in affitto un immobile, ma incontrano difficoltà a rapportarsi ai prezzi di mercato.
Gli inquilini godono infatti di agevolazioni definite in base alle fasce di reddito.

La durata della locazione è inferiore rispetto a quella fissata per i contratti a canone libero ed è stabilita di 3 anni, più 2 anni di rinnovo automatico, che possono essere 3 se così viene deciso.

I contratti concertati possono anche essere ad uso transitorio: i termini di durata vanno da 1 a 18 mesi, ma deve sussistere la presenza di comprovate situazioni relative al proprietario oppure all’inquilino, che possono essere, ad esempio, un contratto di lavoro a tempo determinato oppure una necessità personale.
In questo caso non sono previste agevolazioni fiscali.

Ci sono poi i contratti di affitto per gli studenti universitari la cui durata va dai 6 ai 36 mesi, più rinnovo automatico pari allo stesso periodo se non è pervenuta una disdetta prima della scadenza.

Il tetto massimo del canone di affitto viene fissato in base agli accordi intercorsi tra le organizzazioni sindacali, l’Università e le associazioni degli studenti.
Per i contratti agli universitari sono inoltre previste agevolazioni fiscali per il proprietario.

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