licenziamento inefficace

le_conseguenze_del_licenziamento_inefficace

 

Cos’ è il licenziamento inefficace e quali sono le sue conseguenze

Si parla di licenziamento inefficace quando questo atto è intimato senza il rispetto della procedura e della forma scritta prevista dalla legge.
Il lavoratore viene quindi allontanato dal luogo di lavoro senza un atto formale (es. una lettera) da parte del datore di lavoro.

La normativa vigente invece impone che la comunicazione del licenziamento avvenga in forma scritta (Legge 604/1966) e afferma che quello verbale è un licenziamento inefficace.
Ciò significa che una semplice comunicazione orale non produce alcun effetto, quindi non interrompe il rapporto lavorativo: il datore di lavoro deve quindi continuare a versare al dipendente la sua effettiva retribuzione fino al momento in cui non decida di inviargli una comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro che sia realmente efficace.

Cosa fare in caso di licenziamento inefficace

Nel caso in cui il dipendente sia oggetto di un licenziamento inefficace e venga allontanato dal luogo di lavoro deve immediatamente inviare una raccomandata A/R al datore di lavoro in cui comunica la sua disponibilità a riprendere il lavoro immediatamente.
E’ importante inoltre che il lavoratore scriva nella raccomandata di essere stato allontanato dal luogo di lavoro.

Le conseguenze del licenziamento inefficace

Le conseguenze del licenziamento comunicato verbalmente sono oggetto dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge 92/2012 (riforma Fornero del mercato del lavoro).

Prima di questa legge sussisteva una marcata differenza tra i licenziamenti intimati in grandi aziende, con più di quindici dipendenti, e in piccole aziende, con meno di quindici dipendenti.
Nel primo caso, cioè delle grandi aziende, se un licenziamento veniva giudicato illegittimo il lavoratore aveva diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro; nel caso delle aziende di piccole dimensioni, ad eccezione dei licenziamenti nulli o in forma orale, non si procedeva al reintegro, ma al risarcimento o alla riassunzione su scelta del datore di lavoro.

Il nuovo art. 18 modificato dalla Legge 92/2012 ha esteso la tutela reintegratoria piena anche ai dipendenti delle piccole aziende nei casi di:

  • licenziamento nullo perchè discriminatorio;
  • licenziamento intimato in coincidenza con il matrimonio;
  • licenziamento che viola le disposizioni in materia di tutela di maternità o paternità;
  • licenziamento determinato da motivo illecito;
  • licenziamento inefficace perchè intimato oralmente;
  • altre ipotesi di licenziamento nullo.

Il lavoratore ha quindi il diritto:

  • ad essere reintegrato al lavoro;
  • a ricevere una somma a titolo di risarcimento del danno per il periodo intercorso tra il licenziamento e il reintegro che non può essere inferiore alle cinque mensilità di retribuzione;
  • ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo intercorso tra il licenziamento e il reintegro;
  • a scegliere se essere reintegrato oppure ricevere un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità di retribuzione.

In base al Decreto Legislativo 23/2015 (riforma del diritto del lavoro del governo Renzi) a tutti i lavoratori assunti dopo il 7/3/15 si applica il contratto a tutele crescenti: la reintegrazione è prevista solo nei casi di licenziamento più gravi mentre in tutti gli altri casi è previsto un risarcimento in denaro che varia a seconda dell’anzianità aziendale e dalla grandezza dell’azienda.

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