
La lavoratrice madre può percepire l’indennità di disoccupazione se rassegna le dimissioni?
Il Decreto Legislativo n.151 del 2001, all’art. 54, stabilisce il divieto di licenziamento nei confronti di una lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Tale divieto vale anche se al momento del licenziamento il datore di lavoro non era al corrente dello stato di gravidanza della dipendente: per ripristinare il rapporto di lavoro basta un certificato medico in cui venga attestato che la donna era già incinta prima di essere licenziata.
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre vale anche nei casi di adozione o affidamento e vale fino a un anno dal momento di ingresso in famiglia del minore.
Eccezioni al divieto di licenziamento
La legge prevede però anche dei casi in cui si può procedere al licenziamento della lavoratrice madre:
- colpa grave della lavoratrice che determina la giusta causa per il licenziamento, ma in base alla sentenza della Corte Costituzionale 450/2001, se ciò avviene nel corso del periodo di congedo per maternità la lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità;
- fine dell’attività aziendale;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- fine del periodo di prova con esito negativo.
Licenziamento illegittimo
Se il licenziamento della lavoratrice madre viene giudicato illegittimo, la lavoratrice ha il diritto ad essere reintegrata e a ricevere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non percepiti nel periodo di allontanamento dal lavoro.
La lavoratrice percepisce inoltre un risarcimento economico dal datore di lavoro pari a non meno di cinque mesi della retribuzione effettivamente percepita.
La lavoratrice può però scegliere se essere reintegrata oppure percepire un’indennità sostitutiva di quindici mensilità.
Dimissioni della lavoratrice
La vigente normativa tutela la maternità riconoscendo l’erogazione dell’indennità di maternità alla lavoratrice che presenta le dimissioni entro l’anno di vita del figlio.
Ma al fine di evitare che dietro queste dimissioni si celi in realtà un licenziamento della lavoratrice madre da parte del datore di lavoro, le dimissioni devono essere presentate al Servizio Ispezione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio per essere convalidate.
Chiarimenti in seguito alla Riforma Fornero
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.6 del 5 febbraio 2013 ha fornito chiarimenti sulle dimissioni presentate volontariamente dalla lavoratrice nel periodo in cui è oggetto del divieto di licenziamento per maternità e sul conseguente diritto all’indennità di disoccupazione.
La richiesta di interpello era stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 (Riforma Fornero) che ha esteso la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre a tre anni di vita del bambino.
Il dubbio era se la lavoratrice madre potesse fruire o meno dell’indennità di disoccupazione (ASPI) per il lo stesso arco temporale.
Il Ministero ha quindi chiarito che la disposizione che estende da uno a tre anni di vita del bambino il periodo in cui si richiede la convalida delle dimissioni della madre lavoratrice non ha inciso sul periodo di fruizione delle indennità, ma ha semplicemente voluto rafforzare la procedura volta a garantire la genuinità della scelta di interrompere il rapporto di lavoro.
Pertanto l’indennità di disoccupazione può essere richiesta solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, fino cioè al compimento del primo anno di vita del bambino.