il_licenziamento_individuale

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Cos’è il licenziamento individuale e quali sono i riferimenti normativi

Il licenziamento individuale è l’atto per mezzo del quale il datore di lavoro mette fine ad un rapporto lavorativo con uno dei suoi dipendenti.

La Legge 604/1966, unitamente alle successive modificazioni della Legge 108/1990, ha stabilito che il licenziamento individuale deve essere espressamente motivato, pena la sua nullità, e comunicato al lavoratore con un periodo di preavviso.

Motivazioni alla base del licenziamento

Per far sì che il licenziamento sia legittimo è poi necessario che venga accertata una delle seguenti motivazioni:

  • Giusta causa quando il comportamento del lavoratore viola in modo grave gli obblighi contrattuali ledendo irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro al punto tale da non rendere possibile la prosecuzione dell’attività lavorativa nemmeno temporaneamente (periodo di preavviso);
  • Giustificato motivo soggettivo che è sempre causato da comportamenti sbagliati del dipendente, ma non gravi al punto tale da evitare l’espletamento del periodo di preavviso;
  • Giustificato motivo oggettivo le cui motivazioni derivano dall’organizzazione del lavoro dell’azienda.

Contestazione del licenziamento

Se il lavoratore ritiene di essere stato licenziato in modo illegittimo può presentare un ricorso avviando un processo che, in seguito ad un eventuale tentativo di conciliazione non risolutivo, si svolge davanti a un giudice del lavoro.

Se alla conclusione del processo il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento può applicare nei confronti del lavoratore uno a scelta tra due regimi di tutela: quella obbligatoria e quella reale.

  • La tutela obbligatoria (art. 8 della Legge 604/1966) è applicabile nei casi di aziende con meno di 15 dipendenti e stabilisce, per i casi contestati di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, che il datore di lavoro possa decidere se riassumere il lavoratore oppure corrispondergli un’indennità quantificata a un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità in base alla retribuzione effettivamente corrisposta.
  • La tutela reale nell’ art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) stabiliva che nei casi licenziamento in difetto di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro doveva procedere al reintegro del lavoratore corrispondendogli inoltre le mensilità spettanti dalla data del licenziamento.

Questo tipo di tutela é applicabile nei casi di aziende con più di 15 dipendenti.
La disciplina della tutela reale è stata in seguito modificata dall’entrata in vigore della Legge 92/2012 con la riforma del lavoro che ha modificato l’art.18 limitando la sua applicazione ad alcune fattispecie di licenziamento.

Il Jobs Act del 2015

Il licenziamento individuale e quello collettivo sono recentemente stati affrontati nel Decreto Legislativo 23/2015 che è uno dei principali decreti applicativi del Jobs Act, la legge delega che il Parlamento ha approvato nel dicembre 2014 per dare il via alla riforma del lavoro.

Nel Decreto viene modificata la normativa che regola il licenziamento individuale o collettivo di impiegati, operai e quadri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche per quanto riguarda gli assunti con contratto a tempo determinato o l’apprendistato con contratto a tempo indeterminato.

L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori rimane in vigore per i contratti stipulati precedentemente al Decreto per contrastare i licenziamenti illegittimi di alcune categorie di lavoratori.

La nuova normativa:

  • per i licenziamenti economici esclude la possibilità di reintegro del lavoratore:
  • prevede un indennizzo economico rapportato all’anzianità di servizio;
  • nel caso di licenziamenti nulli o discriminatori, e in alcuni casi di licenziamento disciplinare ingiustificato, limita il diritto al reintegro;
  • prevede che il licenziamento abbia dei termini di impugnazione.

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