
Cosa dice il Decreto legislativo 66/03 in materia di orario di lavoro e riposi
Nella legislazione italiana la durata degli orari di lavoro e dei riposi viene regolamentata dal Decreto Legislativo 66/03, in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce.
Nel testo viene definito come orario di lavoro il periodo di tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per svolgere le funzioni e le attività a lui assegnate.
Conseguentemente il periodo che non rientra nell’orario di lavoro viene considerato di riposo.
Campo di applicazione del Decreto Legislativo 66/03
La normativa viene applicata in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati.
Ci sono però delle eccezioni:
- la gente di mare, il personale di volo dell’aviazione civile e i lavoratori mobili delle imprese di trasporto (riferimento ai profili indicati nella direttiva 2002/15/Ce);
- il personale della scuola ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/94;
- gli apprendisti minori di 18 anni.
Orario di lavoro
Il Decreto Legislativo 66/03, nell’art. 3, fissa l’orario di lavoro in 40 ore settimanali, anche se la legge prevede delle deroghe: l’orario definito può essere modificato in senso riduttivo dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
Permane comunque l’obbligo di riferire il normale orario di lavoro alla durata media delle prestazioni di lavoro in un periodo annuale.
Nell’art.4 del Decreto Legislativo 66/03 viene fissata la durata massima dell’orario di lavoro la quale, anche se decisa dalla contrattazione collettiva, non può superare la media di 48 ore settimanali comprensive di straordinari.
In realtà non è stabilito un limite giornaliero per la durata dell’orario di lavoro e nemmeno si trova una rigida definizione della settimana lavorativa che è considerata come un periodo di sette giorni con la conseguenza che il datore di lavoro può far decorrere l’inizio della settimana lavorativa da qualsiasi giorno.
La durata media dell’orario lavorativo va calcolata in base ad un periodo non maggiore di 4 mesi che la contrattazione collettiva può portare fino a 12 mesi se sussistono ragioni obiettive che riguardano l’organizzazione del lavoro e che sono specificate nei contratti collettivi.
Per calcolare la media è necessario fissare con certezza i termini di inizio e fine del periodo di riferimento e collocare i sette giorni di riferimento mentre non sono considerate le ferie annuali e le assenze per malattia.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello che viene effettuato oltre l’orario di lavoro di 40 ore oppure stabilito dai contratti collettivi.
Si può ricorrere al lavoro straordinario in modo contenuto ed è ammesso solo se è preceduto da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, ma non può superare le 250 ore annuali.
A volte nei contratti collettivi viene stabilito che i lavoratori fruiscano di riposi compensativi anziché percepire una maggiorazione retributiva.
Riposi e pause
Anche se il Decreto Legislativo 66/03 non fissa un limite giornaliero dell’orario di lavoro, stabilisce che il diritto al riposo giornaliero non deve essere minore di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Sono inoltre previste 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni: il riposo settimanale può essere fissato anche in giorni diversi dalla domenica.
La modalità e la durate della pause sono invece stabilite dalla contrattazione collettiva se l’orario di lavoro supera le 6 ore giornaliere.
Ferie annuali
Il lavoratore ha diritto a godere di un periodo di ferie annuale che non può essere inferiore a 4 settimane.
La legge stabilisce inoltre che tale periodo non può essere sostituito da un’indennità per ferie non godute a meno che non si risolva il rapporto di lavoro.