
L’amministratore e il suo rapporto con il condominio
L’amministratore è il mandatario dei condomini, è, quindi colui che è responsabile della gestione del condominio stesso. Una figura che la riforma del condominio del 2012 ha inteso rendere più attuale e professionale al fine di garantire maggiormente i diritti dei condomini.
Sono stati modificati, in modo sostanziale, gli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile ovvero la definizione di responsabilità dell’amministratore condominiale da un punto di vista penale e civile nonché i casi per i quali è possibile revocare il suo mandato per grave violazione degli obblighi che ad esso si riferiscono.
- La responsabilità dell’amministratore condominiale nei confronti del condominio si riscontra quando causa un danno per:
- negligenza;
- non adeguato uso dei poteri;
- inadempimento degli obblighi legali o regolamentari.
- La responsabilità dell’amministratore condominiale, per le violazione di legge, è verso i soli condomini ma si può ipotizzare una responsabilità extracontrattuale dell’amministratore stesso anche nei confronti di terzi. Questo vuol dire che in linea di massima sono i condomini stessi ad avere la responsabilità dei danni causati dall’amministratore a terzi.
L’amministratore del condominio ha il dovere sia di gestire le cose comuni che di custodirle e quindi il suo ruolo è anche quello di vigilare affinché queste non diventino causa di danni a terzi o agli stessi condomini. Nel caso in cui, però, il condominio abbia appaltato a terzi i lavori conferendo ad altra persona la responsabilità, l’amministratore non ne è coinvolto. - La responsabilità dell’amministratore condominiale, si configura, per il ruolo che va a ricoprire, anche da un punto di vista penale.
Le fattispecie penali che riguardano la responsabilità cui un amministratore può essere soggetto possono essere di 2 tipi:- volontario – riguardano tutta una serie di reati che l’amministratore di condominio può commettere con dolo come per esempio la violazione di domicilio o l’esercizio arbitrario delle proprie funzioni;
- di omissione – riguardano quei reati commessi dall’amministratore per negligenza come non aver adottato una serie di misure di sicurezza, indicate dalla apposita legislazione, oppure non aver attuato le modifiche agli impianti necessarie, stabilite dal progresso della tecnica e che abbiano causato lesioni su persone o cose, o addirittura la morte.
- La responsabilità dell’amministratore condominiale fa si che il suo mandato possa essere revocato:
- in ogni momento, a seguito del voto dell’assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla stessa, in rappresentanza di almeno 500 millesimi;
- a seguito del ricorso di un condomino, per intervento del Tribunale: mancata comunicazione all’assemblea di notifica di citazione o provvedimenti simili; mancato resoconto della gestione; in presenza di gravi irregolarità la revoca viene effettuata in camera di consiglio mediante decreto motivato, dopo aver dato udienza anche allo stesso sentito amministratore di condominio per eventuali spiegazioni e giustificazioni delle stato delle cose.