Riforma del condominio

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Le novità della legge sul condominio

Entrata in vigore il 18 giugno 2013, la riforma del condominio, legge n°220/2012, ha riguardato milioni d’italiani.

Un rinnovamento che arriva dopo 70 anni dalla prima disciplina contenuta nei venti articoli del Codice civile del 1942.

Il ‘nuovo’ amministratore

La riforma del condominio rinnova questa figura che assume caratteri e responsabilità ancora più evidenti. L’amministratore dei tempi moderni:

  • è obbligatorio in condomini con più di 8 condòmini;
  • resta in carica 2 anni;
  • non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio o risultare protestato;
  • deve avere un diploma di scuola superiore, di un corso di formazione specifico o svolgere la professione da più di 1 anno;
  • ha obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria oltre gli obblighi comuni;
  • è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità professionale;
  • deve indicare nel dettaglio le componenti del suo stipendio;
  • la sua revoca può essere richiesta per grave irregolarità anche da un solo condomino.

Animali in casa

Nel regolamento di condominio non si possono inserire norme che vietino la presenza di animali domestici nelle abitazioni.

Antenne

Ogni singolo condomino è libero di installare un proprio impianto di ricezione radiotelevisiva.

Assemblea

La riforma del condominio stabilisce nuovi quorum per l’assemblea e le delibere:

  • 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi per la costituzione in 1° convocazione;
  • 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi per la costituzione in 2° convocazione;
  • 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi per le delibere – 2° convocazione.

Consiglio condominiale

I condomìni con più di 11 unità immobiliari possono nominare un consiglio di condominio (3 membri) con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore.

Conto corrente

Secondo la riforma del condominio tutte le entrate e le uscite del condominio devono essere effettuate attraverso un conto corrente bancario intestato al condominio stesso.

Interventi e manutenzione straordinari

Il voto di 50% + 1 degli intervenuti all’assemblea e dei 2/3 dei millesimi è sufficiente per approvare i lavori che riguardano sicurezza, salubrità, rimozione delle barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi, antenne, impianti telematici centralizzati.

Il condomìnio è obbligato a costituire un fondo speciale d’importo pari all’ammontare dei lavori.

Morosità

Nei confronti dei condòmini in ritardo col pagamento delle spese condominiali, salvo dispensa assembleare, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l’amministratore ha l’obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo.

Pannelli solari

Gli impianti d’energia da fonti rinnovabili possono essere installati sulle parti comuni anche se destinati a singole unità immobiliari e non necessitano di autorizzazione assembleare.

Nuova definizione di ‘parti comuni’

Le “parti comuni” vanno a comprendere, con la riforma del condominio, anche antenne, impianti telematici, sottotetti.

Per cambiare la destinazione d’uso di parti comuni è necessario l’80% dei partecipanti e dei millesimi.

Riscaldamento

Ogni singolo condomino può staccarsi dall’impianto centralizzato nel caso in cui il suo appartamento non sia riscaldato abbastanza e solo se il distacco non comporti problemi sull’erogazione e distribuzione di calore agli altri appartamenti.

Sanzioni

Sono previste multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva per ogni violazione al regolamento.

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