Decreto ingiuntivo per le spese condominiali

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Cosa è cambiato con la nuova legge

La riforma del condominio (introdotta con la legge n. 220/2012) ha reso più efficaci i poteri dell’amministratore di condominio nei confronti dei condòmini morosi, aumentati di numero anche a causa della situazione economica.

Con le nuove norme l’amministratore è obbligato, pena la revoca del suo mandato, ad agire nei confronti del condòmino moroso entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’amministratore interviene nei confronti del moroso con il decreto ingiuntivo per le spese condominiali, anche senza preventiva messa in mora.

Il ricorso per decreto ingiuntivo per le spese condominiali è, appunto, una procedura che, prevista dal c.p.c. all’art. 633, consiste in una richiesta motivata e corredata da prove sottoposta al Giudice. Tale domanda è, ovviamente, posta in essere per ottenere l’emissione del suddetto decreto.

Per condomino si intende il proprietario e ‘non’ l’inquilino dell’appartamento – ciò vuol dire che l’eventuale azione del decreto ingiuntivo per le spese condominiali deve essere rivolta al soggetto che materialmente vanta il titolo di proprietà dell’unità abitativa.

Il decreto ingiuntivo per le spese condominiali

Per poter procedere alla riscossione coattiva, cioè forzata, di un credito sono necessari i seguenti passi:

  • l’amministratore può inviare un atto di diffida e di costituzione in mora (non è obbligatorio che sia redatta da un avvocato), la modalità di pagamento con la richiesta di pagamento entro il termine normalmente di 15 giorni;
  • l’amministratore può proporre ricorso (ex art. 633 c.p.c.) al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo per le spese condominiali;
  • l’amministratore deve attendere 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo durante i quali il debitore può presentare opposizione – ATTENZIONE Il decreto ingiuntivo per le spese condominiali può avere efficacia immediatamente esecutiva in base a quanto viene stabilito dall’art. 63 disp. att. c.c., quindi non è necessario attendere la scadenza dei 40 giorni, per dare esecuzione al provvedimento stesso;
  • se non c’è opposizione né pagamento interviene (minimo dopo 10 giorni dalla notifica) l’atto di precetto con il quale si intima il pagamento;
  • se il pagamento non viene effettuato nemmeno dopo il precetto si può richiedere il pignoramento tramite il Tribunale.

ATTENZIONE – L’amministratore di condominio può essere dispensato da intraprendere l’’azione legale nei confronti dell’inquilino moroso se dispensato dall’assemblea. Si deve tenere però conto che i tempi previsti dalla riforma sono già ampi. Può configurarsi la situazione in cui un condòmino non abbia versato la prima rata prevista per l’esercizio e che questa, per esempio, coincida con l’anno solare 2015; ipotizzando che la suddetta quota vada a scadere nel mese di aprile e che l’approvazione del consuntivo si effettui nel mese di febbraio 2016, l’azione obbligatoria da parte dell’amministratore dovrà, per forza, partire scatterà solo nel mese di agosto 2016, quindi addirittura un anno e mezzo dopo dalla data in cui si è posta in essere la morosità.

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