Assemblea condominiale

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Cosa sono e come funzionano le assemblee in un condominio

Cos’è l’assemblea condominiale

L’assemblea condominiale è l’organo:

  • principale del condominio;
  • preposto a deliberare;
  • che rappresenta il condominio e tutti i condòmini titolari di un diritto di proprietà delle unità immobiliari costituenti l’immobile.

L’assemblea condominiale si considera ‘validamente e regolarmente costituita’ solo in seguito all’approvazione-formazione delle tabelle millesimali.

Quali sono i compiti dell’assemblea condominiale

In base all’articolo 1135 del codice civile, i compiti e le attività dell’assemblea, stabiliti ex art. 1135 c.c., sono i seguenti:

  • nomina, conferma, revoca dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione;
    approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condòmini;
  • approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
  • provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

L’assemblea ordinaria e straordinaria

L’assemblea condominiale può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.
L’assemblea ordinaria è quella che si riunisce ogni anno per:

  • approvare il preventivo delle spese e relativo stato di ripartizione;
  • approvare il consuntivo dell’anno precedente;
  • provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
  • deliberare in merito alla conferma o sostituzione dell’amministratore ed alla sua eventuale retribuzione.

Se esiste è l’amministratore che provvede a convocare l’assemblea ordinaria. Se l’amministratore non esiste o non provvede, ciascun condomino può prendere l’iniziativa di convocarla, ciò che potrebbe verificarsi anche ove l’amministratore dovesse ritardare la convocazione senza giusto motivo.

Assemblea straordinaria

Si definisce, invece, assemblea straordinaria:

  • quella convocata in ogni tempo dall’amministratore quando lo ritiene opportuno;
  • quella che deve essere convocata dall’amministratore quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio;
  • quella che ciascun condomino può convocare di sua iniziativa quando manchi l’amministratore.

L’art. 1131 obbliga l’amministratore a convocare l’assemblea straordinaria nel caso in cui le citazioni o i provvedimenti che gli vengono notificati hanno un contenuto che va oltre le sue competenze.

Nel caso in cui il condominio sia sprovvisto di amministratore, ognuno dei condòmini ha il diritto a richiedere la convocazione dell’assemblea. Per convocare l’assemblea i richiedenti devono essere almeno due e rappresentare almeno la sesta parte del valore dell’intero edificio.

Ogni condòmino può intervenire all’assemblea condominiale e, nel caso, può parteciparvi attraverso un proprio rappresentante, quindi può delegare, eventualmente, anche un altro condòmino. Infatti, per poter intervenire all’assemblea, chiunque non faccia parte del condominio deve avere o un mandato o una semplice delega scritta da esibire al presidente o al segretario dell’assemblea condominiale.

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